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Criminalità, dalla norma antiracket sugli appalti alla stretta sui carcerati speciali

di Nicoletta Cottone

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14 maggio 2009

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Misure di prevenzione personali e patrimoniali (articolo 2, comma 22). Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, d'ora in poi, «indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».

Procuratore nazionale antimafia (articolo 2, comma 1). Viene aggiunta la possibilità per il Procuratore nazionale antimafia di accedere ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali. Eliminata la parte, che aveva una portata restrittiva, relativa alla competenza del Procuratore nazionale antimafia in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia (la disposizione soppressa prevedeva che la competenza riguardasse solo i procedimenti avviati a seguito di proposta avanzata dai procuratori distrettuali e non tutti i procedimenti antimafia).

Regime carcerario speciale per detenuti per reati di particolare allarme sociale, articolo 41-bis (articolo 2, comma 25). Il regime carcerario speciale può essere applicato anche a coloro che sono detenuti o internati comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime carcerario speciale può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis. Novità anche sul provvedimento di applicazione: dal potere riconosciuto al ministro dell'Interno di richiedere al ministro della Giustizia l'emissione del provvedimento che dispone il regime carcerario speciale; alla durata del provvedimento (attualmente la durata è non inferiore ad 1 anno e non superiore a 2) che viene innalzata a 4 anni; alla proroga e alle modalità con cui è disposta. La proroga può essere biennale (oggi è annuale) e può essere disposta solo quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto (attualmente, il provvedimento è prorogabile purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti sia venuta meno). Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività. Previsto che i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale debbano essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria; eliminata ogni discrezionalità nell'applicazione delle condizioni detentive speciali che dovranno dunque sempre essere tutte applicate; i colloqui sono ridotti a uno al mese (oggi ne sono possibili due) e devono essere sempre sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e a videoregistrazione; il colloquio telefonico mensile può essere autorizzato solo nei confronti di coloro che non effettuano colloqui; con i difensori potrà effettuarsi, fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; la permanenza all'aperto non potrà svolgersi in gruppi superiori a 4 persone (attualmente sono possibili gruppi fino a 5 persone) e non potrà protrarsi per più di 2 ore al giorno (contro le attuali 4); devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi. Cambia la procedura di impugnazione dei decreti ministeriali. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni in materia di partecipazione al dibattimento a distanza.

Registri dei procedimenti di prevenzione (articolo 2, comma 8). I registri dei procedimenti di prevenzione, istituiti presso le procure della Repubblica e le cancellerie dei tribunali, possono essere anche informatici. Nei registri deve essere effettuata l'immediata annotazione nominativa delle persone (fisiche e giuridiche) nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali. Il questore e il direttore della Dia debbano dare immediata comunicazione alla competente procura della Repubblica della proposta di misura personale e patrimoniaIe da presentare al Tribunale competente.

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14 maggio 2009
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